Dal 1° gennaio 2012 l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) se ne va in soffitta sostituita dall’Imposta MUnicipale propria (IMU), anticipata sperimentalmente al 2012 dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
Soggetti passivi dell’imposta sono:
– il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
– il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Oggetto dell’imposta sono quindi i terreni agricoli, le aree fabbricabili e i fabbricati, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze.
Sono oggetto dell’imposta anche i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, abitazioni ed immobili strumentali, che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.
In questo caso l’imposta municipale propria sarà corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.
La norma precisa che per abitazione principale si deve intendere l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono, invece, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Ai Comuni è sottratta la potestà regolamentare riguardo all’individuazione delle pertinenze dell’abitazione principale.
La base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili che, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 è ottenuta moltiplicando per 160 l’ammontare delle rendite risultanti in catasto (in vigore al 1° gennaio dell’anno di imposizione), rivalutate del 5 per cento.
Alla base imponibile si applica, per l’abitazione principale e le sue pertinenze, l’aliquota dello 0,40%. Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è riconosciuta una detrazione di 200 euro da sottrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, dall’imposta dovuta.
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae questa destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo massimo non superiore a 400 euro.
La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Come accadeva per l’ICI, l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche al soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale.
Ai Comuni è lasciata la facoltà di apportare variazioni, anche significative; infatti, attraverso la potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 i Comuni possono deliberare: – modifiche in aumento o in diminuzione, all’aliquota dell’abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali; – l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
In tal caso il Comune che ha adottato questa deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
I Comuni non potranno, invece, considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.