Doppia fatturazione, applicazione di costi non richiesti, contratti-truffa: questi sono solo alcuni dei tanti casi sottoposti allo “Sportello Telefonia e Settore Energia” di Lega Consumatori Rimini, e al legale titolare di tale sportello, l’avvocato Giacomo Tamburini Zanchini.
Ma quello di recente risolto dalla stessa Associazione è un caso del tutto peculiare, seppure purtroppo molto comune al giorno d’oggi. Il sig. Mario Rossi (il nome è di fantasia per tutelare la privacy dell’assistito), associato di Lega Consumatori Rimini, denunciava di avere effettuato il recesso da un contratto con Tim-Telecom Italia S.p.a. (comprendente anche la fibra, con relativa consegna all’utente del modem-router della compagnia telefonica, che questa faceva pagare a rate in ogni bolletta), e di aver contestualmente, e comunque tempestivamente, restituito via posta tale router alla stessa Tim.
Nonostante ciò, all’utente perveniva apposita fattura da parte della stessa compagnia telefonica, con la quale questa gli addebitava le rimanenti rate dell’apparecchio già da tempo restituito, per un totale di euro 419,74.
Il sig. Rossi si rivolgeva dunque a Lega Consumatori Rimini, che tramite l’avv. Tamburini Zanchini notificava alla suddetta compagnia telefonica apposito reclamo richiedendo lo storno della fattura in oggetto, ribadendo alla stessa Tim come la condotta da questa tenuta nel caso di specie concretizzasse una pratica commerciale scorretta, connessa alla restrizione contrattuale riguardante la libertà di scelta del modem con conseguente addebito in bolletta di importi a titolo di comodato d’uso o di acquisto del modem fornito dall’operatore telefonico, in assenza o carenza di informativa della facoltatività della scelta prevista dal Regolamento Ue n. 2015/2120 c.d. Net Neutrality e della Delibera Agcom n. 348/18/CONS c.d. Modem Libero, che si è uniformata alla predetta normativa europea.
Tale tesi è stata peraltro confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa del nostro Paese. Infatti, nonostante le maggiori compagnie telefoniche abbiano impugnato la suddetta delibera, il Tar del Lazio, con sentenza n. 1200/2020 (oggi divenuta definitiva, in mancanza di impugnazione al Consiglio di Stato), ha dato ragione ad Agcom, affermando il diritto degli utenti, nella stipula di nuovi contratti telefonici, di attivare un’offerta con un modem-router di propria scelta (e dunque non uno imposto dalla compagnia telefonica, con i relativi costi), e statuendo che in caso di recesso dal contratto con contestuale restituzione del modem da parte dell’utente, non possono essere addebitati allo stesso i costi delle ulteriori rate dell’apparecchio.
Con riguardo al nostro caso, la Tim non faceva pervenire alcun riscontro nei termini di legge al reclamo ad essa inviato, costringendo così il sig. Rossi, per mezzo dell’avvocato Tamburini, a depositare apposita istanza presso il Corecom Emilia-Romagna, mediante la relativa piattaforma Conciliaweb di Agcom, e all’esito dell’udienza davanti al conciliatore, facendosi forza sulle predetta normativa e giurisprudenza consolidata, l’utente otteneva lo storno integrale della fattura contestata, ottenendo dunque un pieno successo.
«Siamo molto soddisfatti dell’esito favorevole della controversia – dichiara l’avv. Giacomo Tamburini Zanchini –. Ancora una volta siamo riusciti a ottenere piena soddisfazione per il consumatore, che sempre più spesso, specialmente in casi come questo, nonostante vi siano delle normative europee e nazionali, nonché una giurisprudenza stabile e consolidata, subisce dei veri e propri soprusi da parte delle compagnie telefoniche e delle loro pratiche commerciali scorrette, purtroppo ancora troppo poco denunciate».
Info: Segreteria Acli Rimini, 0541 784193.