Con l’approvazione del nuovo Regolamento del Consiglio di Ministri del 15/2 (in attuazione del D.L.g.s. 195/2005 e della Direttiva Europea sul rendimento energetico in edilizia 2002/91/CE), finalmente anche l’Italia, riparando alla procedura d’infrazione per il “non completo recepimento”, si uniforma alle norme europee sulla cadenza dei controlli sull’efficienza energetica negli impianti termici. Viene introdotto, inoltre, il limite minimo per il fresco d’estate.
Un grande passo avanti nella promozione della cultura del risparmio energetico. Grazie a questa nuova tempistica si potranno risparmiare dai 60 agli 80 € annui a famiglia. Tale normativa comporterà sicuramente una rivoluzione per le abitudini e le scadenze di milioni di famiglie in possesso caldaie autonome, nonché un risparmio certo per i bilanci delle famiglie, fermo restando la sicurezza degli impianti. E’ importante informare le famiglie: sono molte le omissioni informative o la scorretta informazione da parte degli operatori. Questi ultimi, spesso, continuano a sostenere, in ogni caso, l’obbligo del controllo e/o della manutenzione ogni anno e il controllo combustione (fumi) ogni due anni.
Con l’entrata in vigore del Regolamento approvato, la cadenza dei controlli sull’efficienza energetica (salvo prescrizioni diverse dell’installatore o manutentore ricavabili nel libretto d’uso della caldaia) sarà:
– Ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido
– Ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL Se la potenza termica della caldaia è maggiore o uguale a 100 Kw i tempi si dimezzano.
Di fatto, questo rappresenta un cambiamento radicale se si considera che gli impianti inferiori a 100 Kw sono la grande maggioranza nell’anagrafe italiana delle caldaie.
Fino ad adesso la normativa vigente (DPR 412/93, 59/2009, 192/2005 e 311/2006) prevedeva per le caldaie di potenza uguale o inferiore a 35 Kw, controlli:
Annuali se il combustibile è liquido o solido.
Biennale se l’impianto è a gas a focolare aperto (tipo B) all’interno dei locali o se la caldaia installata ha più di 8 anni.
Quadriennale se l’impianto è a gas a tenuta stagna (tipo C).
Ora, invece, per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell’anzianità della stessa (naturalmente per quelle inferiori o uguali a 100 Kw di potenza).
I cambiamenti nella tempistica della manutenzione sono legati all’evoluzione tecnologica delle pompe di calore, così come è avvenuto nel settore delle automobili, dove i tagliandi sono sempre più diluiti nel tempo.