GREEN PASS, le novità

Segnaliamo il comunicato inviato il 22 settembre dal segretario generale Acli Damiano Bettoni in merito all’estensione dell’obbligo del green pass, con le novità riguardanti il mondo del lavoro privato.

Di seguito il testo del decreto.

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DEL GREEN PASS. LE NOVITÀ IN ARRIVO NEL MONDO DEL LAVORO PRIVATO

Il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 approvato dal Governo introduce nuove misure finalizzate a consentire lo svolgimento in sicurezza del lavoro non solo nel settore pubblico, ma anche in quello privato, mediante l’estensione dell’ambito applicativo del green pass.

Vediamo quali sono le nuove previsioni che, a partire dal prossimo 15 ottobre, dovranno essere rispettate per l’accesso dei lavoratori presso le nostre sedi fermo restando che, relativamente alla concreta attuazione di alcune delle nuove misure disposte, sarà necessario attendere i chiarimenti interpretativi e le indicazioni operative del Governo. 

CHI DEVE AVERE IL GREEN PASS. Sono tenuti a possedere e a esibire, su richiesta, il green pass tutti coloro che svolgono un’attività di lavoro dipendente o autonomo. 

L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. 

L’obbligo, pertanto, è da considerarsi esteso anche ai volontari gestori dei nostri circoli, nonché ai lavoratori domestici (colf e badanti) e ai volontari di servizio civile. 

SOGGETTI ESCLUSI. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla compagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

QUANDO DECORRE L’OBBLIGO. Dal 15 ottobre al 31 dicembre, data di cessazione dello stato di emergenza. 

CONTROLLI. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle nuove prescrizioni. Nel caso di soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, la verifica del green pass deve essere effettuata sia da un soggetto nominato dall’azienda committente che dall’azienda datore di lavoro e anche dai rispettivi datori di lavoro. 

Entro il 15 ottobre i datori di lavoro dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli, ove possibile, andranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro, e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre, sempre entro la stessa data del 15 ottobre, dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle eventuali violazioni.

Per quanto riguarda l’aspetto dei controlli daremo ulteriori indicazioni alle nostre sedi nel momento in cui verranno forniti i necessari chiarimenti interpretativi e operativi sul tema. 

COSA ACCADE A CHI NON HA IL GREEN PASS? Il decreto stabilisce che il personale che comunichi di non avere il green pass o che ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del green pass e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021. 

Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata pari a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e in ogni caso non oltre la data del 31 dicembre 2021.

SANZIONI PECUNIARIE. Per coloro che accedono ai luoghi di lavoro senza il green pass è inoltre prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo gli ordinamenti di settore. 

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. 

I soggetti incaricati dal datore di lavoro dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dovranno trasmettere i relativi atti al Prefetto che provvederà a irrogare le suddette sanzioni. 

SMART WORKING. il decreto non fornisce indicazioni specifiche in ordine al coordinamento delle nuove norme sull’uso obbligatorio del green pass con la disciplina relativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. 

In ogni caso, si ritiene che il dipendente che lavora in smart working possa non avere il green pass almeno fino a quando non venga richiamato in ufficio. Ricordiamo, inoltre, la possibilità per i datori di lavoro di applicare la modalità di lavoro agile emergenziale fino al 31 dicembre 2021 con obbligo di comunicazione al MLPS dei nominativi e la data di cessazione. Per i lavoratori fragili, si ricorda altresì la proroga, fino al 31 ottobre 2021, della tutela accordata secondo la quale di norma, svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. 

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Segnaliamo, infine, che il nuovo decreto prevede una revisione delle misure di distanziamento per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative, stabilendo che entro il prossimo 30 settembre il Comitato tecnico-scientifico esprima un parere in merito alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono le richiamate attività, in funzione dell’adozione di successivi provvedimenti normativi. 

Damiano Bettoni  

Segretario generale ACLI 

22 settembre 2021