Il 2019 ha visto l’introduzione di diverse novità in ambito previdenziale, che cerchiamo di illustrare brevemente.
QUOTA 100
È la prima e più importante misura di superamento della Riforma Fornero, introdotta a partire dal 2019.
Questa si sostanzia nella possibilità di accedere a pensione già con un minimo di 62 anni di età e 38 anni di contribuzione (requisiti che rimarranno fissi e non agganciati alle aspettative di vita): 62 e 38 che, appunto, sommati, costituiscono il valore 100 della quota.
La misura avrà validità provvisoria nel solo triennio 2019/2021; a partire dal 2022, si ipotizza la possibilità del requisito contributivo unico generalizzato di 41 anni per poter accedere a pensione anticipata (requisito che prescinderà dal raggiungimento di un’età anagrafica), ma questo dovrà essere oggetto di apposito provvedimento, del quale al momento non si ha alcuna certezza.
I valori di 62 (età) e 38 (contributi) sono comunque i requisiti minimi da dover raggiungere per poter accedere a pensione. Ciò sta a significare quindi che 61 anni di età e 39 anni di contribuzione, pur restituendo come sommatoria il valore 100, non sono sufficienti per far maturare il diritto a pensione con quota 100 (per mancanza del requisito anagrafico minimo dei 62 anni). E, allo stesso modo, 63 anni di età e 37 anni di contribuzione (sempre valore 100) non consentono la maturazione del diritto a pensione in quanto mancanti del requisito minimo dei 38 anni di contribuzione.
Quota 100 rappresenta sostanzialmente quindi uno “sconto”/anticipo rispetto ai requisiti pensionistici attualmente richiesti che sono:
- per la pensione anticipata, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne
- per la pensione di vecchiaia, 67 anni di età in presenza di almeno 20 anni di contributi
Il requisito di 38 anni di contribuzione è conseguibile anche mediante il cumulo gratuito delle posizioni assicurative (Inps, ex Inpdap, ex Enpals, gestione separata Inps), con esclusione, però, della contribuzione versata nelle Casse Professionali dei liberi professionisti.
Per le pensioni anticipate, quindi sia per Quota 100 che per la pensione anticipata ordinaria (requisiti Fornero), dal 2019 è stato introdotto il regime di decorrenza differito: ciò significa che in base al momento in cui vengono perfezionati i requisiti (anagrafico di 62 anni e contributivo di 38 anni/42 e 10 mesi/41 e 10 mesi), si deve attendere il decorrere della cosiddetta “finestra”; tale periodo di attesa è di 3 mesi (6 mesi per i dipendenti pubblici) al termine del quale può finalmente decorrere il pagamento della pensione.
La nuova pensione anticipata introdotta con Quota 100 prevede un regime di incumulabilità con redditi da lavoro, vale a dire un divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e reddito da attività lavorativa sia dipendente che autonoma.
La pensione liquidata con quota 100 non comporta penalizzazioni/riduzioni percentuali sull’importo pensionistico maturato: si riscuote ciò che di fatto si è maturato in base ai contributi versati.
Per i pubblici dipendenti che accedono a Quota 100 è prevista la possibilità di usufruire di un anticipo bancario del TFS/TFR, ma al momento il decreto attuativo che si attendeva a riguardo non è ancora stato pubblicato, per cui l’anticipo non è materialmente richiedibile.
PROROGA DELLA SPERIMENTAZIONE DELL’APE SOCIALE FINO AL 31.12.2019
Questa misura ha esteso per un anno la speciale tutela previdenziale introdotta già dal 2017 nei confronti di categorie particolarmente svantaggiate (disoccupati di lunga durata, soggetti invalidi, soggetti che assistono un familiare con handicap grave, lavoratori impegnati in attività gravose). I requisiti di accesso sono meno onerosi di quelli previsti da Quota 100: 63 anni di età, ma accompagnati da un requisito contributivo minimo fissato a 30 anni di contribuzione per le prime tre categorie sopra indicate, e che può scendere fino a 28 per donne con figli.
PROROGA DI UN ANNO DI OPZIONE DONNA
Questa misura consiste nel ripristino di un ulteriore strumento di flessibilità a favore delle donne, prevedendo la possibilità di pensionamento ad un’età che potrebbe collocarsi a 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) unitamente al possesso di 35 anni di contribuzione, con calcolo della pensione ovviamente interamente contributivo. Per limitare la platea delle persone interessate alla misura (e conseguentemente contenere la spesa previdenziale), la norma ha previsto che l’accesso riguardi le donne lavoratrici dipendenti nate entro il 31.12.1960 e lavoratrici autonome nate entro il 31.12.1959, con un requisito contributivo di 35 anni maturati entro il 31.12.2018.
REDDITO DI CITTADINANZA/PENSIONE DI CITTADINANZA
Il Reddito di Cittadinanza/Pensione di cittadinanza sono le nuove misure di integrazione al reddito familiare, riservate a chi non supera determinati requisiti. Ecco in sintesi i punti chiave.
Chi può fare la domanda
Cittadini italiani, europei o soggiornanti di lungo periodo, a condizione che risiedano in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in via continuativa.
Per la Pensione di Cittadinanza, tutti i componenti del nucleo familiare devono avere età pari o superiore a 67 anni (ammessa la presenza di uno o più disabili gravi o non autosufficienti di età inferiore).
Requisiti economici principali
• possesso di un ISEE del nucleo familiare inferiore a 9.360 euro
• patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati) non superiore a 30.000 euro, esclusa la casa di abitazione
• patrimonio mobiliare (denaro depositato sul conto corrente bancario o postale, o investito in titoli e obbligazioni) non superiore a 6.000 euro, aumentato di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro
Questi massimali vengono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità.
• Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi 6 mesi.
Importo del Reddito di Cittadinanza
Il beneficio economico è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B).
Gli importi vengono ridotti, per differenza, in presenza di redditi di qualsiasi natura.
Decorrenza
Il sussidio decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda ed è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Può essere rinnovato previa sospensione di un mese. Il Reddito di Cittadinanza si percepisce tramite una card che funziona come carta acquisti, per pagare le utenze o beni di base, e come bancomat per prelevare contanti sino a un massimo di 100 euro al mese.
Disponibilità al lavoro
Chi ottiene il sussidio (in questo caso sono ovviamente esclusi coloro che hanno i requisiti per la Pensione di Cittadinanza) verrà contattato dai Centri per l’Impiego e dovrà essere disponibile ad aderire a un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, seguendo un progetto di riqualificazione professionale.
Le eventuali offerte di lavoro proposte dai Centri per l’Impiego possono essere rifiutate dal titolare del Reddito di Cittadinanza al massimo per due volte, dopo si decade dal diritto di percepire il sussidio.
Domanda di Reddito di Cittadinanza
Per inoltrare la domanda di Reddito di Cittadinanza è necessario essere in possesso della dichiarazione DSU o ISEE 2019 già fatta al CAF(senza questo modello non è possibile procedere con la richiesta).
La sede del Patronato ACLI è a disposizione per la presentazione della domanda.
Info: 0541 1740855, rimini@patronato.acli.it